Sintesi della sentenza 23442/2018 della Corte di cassazione
Risponde il committente in caso di danni a terzi nel corso di lavori dati in appalto che sono stati causati dalla «cosa» su cui viene fatto l’intervento; il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 23442/2018.
Nei danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e quelli derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto. Nel primo caso, si applica l’articolo 2043 del Codice civile e ne risponde, di regola, solo l’appaltatore, in quanto svolge in piena autonomia la sua attività, salvo che si provi che ci sia stata ingerenza e/o violazione degli obblighi di vigilanza e controllo del committente.
Nel secondo caso, risponde anche il committente ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova che il danno si è verificato per caso fortuito, ovvero dimostri che l’attività dell’appaltatore sia riconducibile al fatto del terzo non prevedibile e non evitabile (fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l’appaltatore).
Nel caso affrontato dalla Cassazione, il Comune aveva dato in appalto i lavori di realizzazione di una bretella stradale, il cui cantiere aveva provocato un allagamento a un immobile e ai beni mobili ivi contenuti di proprietà di terzi. Il Tribunale di Treviso ha ritenuto responsabile dei danni l’impresa appaltatrice e la Corte di Appello di Venezia ha confermato il rigetto della domanda nei confronti del committente.
La Cassazione ha ribaltato tutto e ha dato ragione al ricorrente, che aveva chiamato in causa sia il committente che l’appaltatore.