Per l’esclusione contano i provvedimenti del giudice amministrativo
Dubbi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato su una fattispecie del più ampio strumento dell’esclusione dell’impresa per gravi illeciti, così come regolamentato dalle linee guida 6 dell’Anac, aggiornate a ottobre 2017.
Le linee guida rientrano tra gli elementi che le stazioni appaltanti devono valutare nell’eventuale decisione di escludere l’operatore economico; una scelta che rischia di incrementare il contenzioso. Da qui il suggerimento dell’Agcm di considerare rilevanti, ai fini della procedura di esclusione, solo i provvedimenti divenuti inoppugnabili o confermati, in via definitiva, dal giudice amministrativo.
L’Antitrust segnala, tra l’altro, il possibile contrasto tra le indicazioni dell’Anac con l’articolo 80, comma 10, del Codice degli Appalti, che ha fissato la durata della causa di esclusione in tre anni.
I tre anni decorrono dalla data del suo accertamento definitivo, da intendersi quale data non del fatto ma del suo accertamento giudiziale.