La non indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta è sanabile con il ricorso istruttorio
Commento alla sentenza del Tar Piemonte numero 94 del 17 gennaio 2018.
Il giudice amministrativo ha qualificato l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali come un requisito di idoneità professionale, distinguendolo da quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. L’iscrizione è stata inquadrata tra i requisiti richiesti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 83 sulle caratteristiche soggettive dei concorrenti.
Per supplire alla mancanza del requisito l’impresa appaltatrice può ricorrere al cosiddetto “subappalto necessario”, non frutto di una libera scelta organizzativa ma di una necessità. In sostanza, il Tar Piemonte ha considerato l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali un requisito di natura soggettiva, rispetto al quale il Legislatore ha voluto assicurare, anche attraverso il divieto di avvalimento, che le attività connesse a tale gestione siano eseguite da soggetti idonei; tesi che a taluni lascia qualche dubbio.
Il collegio si è, poi, soffermato, sulla necessaria di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta. Nell’ipotesi in cui le attività da subappaltare rientrino in quelle a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall’articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, la risposta è sì; il Legislatore ha inteso monitorare con particolare attenzione delle specifiche attività, tra cui il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, che rientrano tra quelle per cui è richiesta l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali.
Per il Tar Piemonte, tuttavia, la mancata indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta non può essere causa di esclusione, trattandosi di un’incompletezza nella documentazione di gara, sanabile con il ricorso istruttorio. Di conseguenza, si può chiamare il concorrente a integrare la documentazione mancante, purché la stessa non abbia alcuna incidenza sull’offerta economica e tecnica.