La Pa rischia di pagare i danni prima dell’assegnazione della gara
L’ambiguità costerà cara alle stazioni appaltanti.
Clausole che inducano in errore i concorrenti potranno essere fonte di responsabilità precontrattuale, con le imprese nella facoltà di avanzare richiesta di risarcimento.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato, riunito in adunanza plenaria, nella sentenza numero 5 pubblicata il 4 maggio 2018, che indica paletti di interpretazione normativa destinati a essere seguiti per ridurre il contenzioso. La responsabilità precontrattuale è configurabile anche prima dell'aggiudicazione; ossia quando l'impresa non è ancora titolare di alcun appalto, e non può vantare altro che un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione.
«La portata del dovere di correttezza – scrivono i giudici – è oggi tale da prescindere dall'esistenza di una formale "trattativa" e, a maggior ragione, dall'ulteriore requisito che tale trattativa abbia raggiunto un livello così avanzato da generare una fondata aspettativa in ordine alla conclusione del contratto». Per il Consiglio di Stato risulterebbe restrittiva e contraddittoria la tesi secondo cui, nell'ambito dei procedimenti di evidenza pubblica, i doveri di correttezza nascano solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Per far scattare la responsabilità e, quindi, il risarcimento del danno, però, l'impresa dovrà dimostrare che il comportamento della stazione appaltanti risulti contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e che l'amministrazione abbia agito con colpa o dolo. Non solo, il privato dovrà dimostrare anche che il comportamento scorretto abbia rappresentato «la condicio sine qua non della scelta negoziale rivelatasi dannosa e del pregiudizio economico di cui chiede il risarcimento».