No al rito superaccelerato se non si pubblicano gli ammessi

No al rito superaccelerato se non si pubblicano gli ammessi

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Nemmeno se un delegato dell’impresa è presente durante prima seduta di gara

Sintesi della sentenza del Tar Piemonte numero 262 del 26 febbraio 2018.

Il nuovo rito superaccelerato per contestare l'ammissione alla gara di un concorrente non può essere applicato, nel caso in cui la stazione appaltante non pubblichi in tempo on line l’elenco dei concorrenti ammessi alla gara.

La controparte ha provato a difendersi dal ricorso, contestando il superamento del termine dei 30 giorni previsto dall’articolo 120, comma 2 bis, del Codice del processo amministrativo. Secondo la PA, l’impresa non aveva impugnato l’aggiudicazione definitiva nei tempi, nonostante avesse avuto conoscenza della lista degli ammessi in quanto un suo delegato era presente durante la prima seduta di gara.

Per il Tar Piemonte, tuttavia, «il termine per l’impugnazione dell’ammissione di altri concorrenti non può decorrere dalla data della seduta pubblica di gara, anche qualora risulti che il legale rappresentante della società ricorrente sia stato presente». Il Codice di procedura amministrativa prevede, infatti, che il giorno di decorrenza dei termini per l’impugnativa anticipata delle esclusioni e delle ammissioni scatta dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante della lista degli ammessi.

Tags: Giustizia amministrativa, Gara d'appalto