Illecito è l’appalto di servizi per la fornitura di ore di lavoro

Illecito è l’appalto di servizi per la fornitura di ore di lavoro

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La “somministrazione” di personale spetta alle agenzie autorizzate

Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato, Terza sezione, numero 1571, del 12 marzo 2018.
La “somministrazione” di personale può essere realizzata solo dalle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero. Pertanto, un appalto di servizi non può prevedere la semplice messa a disposizione di un pacchetto di ore di lavoro in favore di un terzo.
Il Consiglio di Stato si è espresso su un bando di gara predisposto da un’Asl di Roma per l’affidamento a terzi, mediante contratto di appalto da 3,5 milioni di euro, del compito di svolgere alcune attività di supporto ai propri uffici (supporto giuridico, amministrativo, tecnico, contabile e di segreteria) per due anni.
Un’agenzia di somministrazione di manodopera ha impugnato il bando, sostenendo che le attività messe a gara non potevano essere configurate come un appalto di servizi, ma si concretizzavano in una somministrazione di personale. Il Consiglio di Stato ha rovesciato la pronuncia del Tare ha accolto il ricorso, ricordando i criteri definiti dalla Corte di Cassazione (sentenza 3178/2017) per smascherare gli appalti illeciti:

1) la richiesta di un certo numero di ore di lavoro;
2) l’inserimento stabile del personale nel ciclo produttivo del committente;
3) l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore e dai dipendenti del committente;
4) la proprietà del committente delle attrezzature necessarie per l’attività e l’organizzazione da parte del committente dei dipendenti dell’appaltatore.

Tags: Giustizia amministrativa