Falsi requisiti: legittima l'escussione della cauzione senza motivazione

Falsi requisiti: legittima l'escussione della cauzione senza motivazione

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Per il Consiglio di Stato il comportamento configura un caso di colpa grave

Sintesi della sentenza 2181 del Consiglio di Stata, Sezione V, del 10 aprile 2018.
Se l’impresa dichiara requisiti che non possiede, la stazione appaltante può accompagnare il provvedimento di esclusione dalla gara con l'escussione della cauzione, senza dover motivare il provvedimento.
La pronuncia assume rilievo anche perché chiarisce che, nel caso di mancato possesso dei requisiti di gara, l'escussione automatica della cauzione opera anche alla luce del nuovo Codice dei contratti (articolo 93, comma 6 del Dlgs 50/2018) e non prevede una valutazione discrezionale dell'amministrazione sul comportamento viziato dell'impresa.
Per il Consiglio di Stato, il mancato possesso di un requisito previsto dal bando e dichiarato in sede di ammissione alla gara implica di per sè l'evidenza di una condotta colposa e non richiede l'esternazione di diffusa motivazione a corredo del provvedimento di incameramento della cauzione provvisoria».
I giudici ribadiscono anche che la cauzione «costituisce parte integrante dell'offerta e non mero elemento di corredo; sicché essa si pone come strumento di garanzia della serietà ed affidabilità dell'offerta che vincola le imprese partecipanti ad una gara pubblica all'osservanza dell'impegno assunto a rispettarne le regole, responsabilizzandole, mediante l'anticipata liquidazione dei danni subiti dall'amministrazione, in ordine alle dichiarazioni rese anche con riguardo al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura».

 

Tags: Giustizia amministrativa, Gara d'appalto