Inadempimento contrattuale: è sufficiente la relazione del Rup

Inadempimento contrattuale: è sufficiente la relazione del Rup

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Il collaudo non è l’unica modalità per dimostrare il reato penale

Sintesi della sentenza numero 19112/2018 della Corte di Cassazione.

Per dimostrare il reato l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture (articolo 355 del Codice penale) non occorre procedere al collaudo della struttura realizzata, ma è sufficiente che ci sia una relazione redatta dal Rup, il responsabile unico del procedimento.

La Suprema corte ha rilevato che se, da una parte, il collaudo delle opere pubbliche è quel procedimento mirato a verificare che i lavori oggetto dell’appalto siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche pattuite nel contratto o oggetto delle eventuali varianti in corso d'opera; dall'altra, l’articolo 355, ai fini dell'incriminazione, richiede che dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura concluso con lo Stato sia derivata la mancanza totale o parziale di «cose o opere che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio».

Il reato, pertanto, si integra a fronte da una qualunque inosservanza alle obbligazioni contrattuali che si traduca nella mancata fornitura, anche solo parziale, di quanto necessario per il funzionamento e per l’espletamento dell'attività di rilievo pubblicistico del committente pubblico; situazione quest'ultima che i giudici di merito avevano provveduto ad accertare.

In affetti, non è previsto da alcuna disposizione della legge penale o processuale che il collaudo di un'opera costituisca modalità unica e imprescindibile per accertare l'inadempimento contrattuale; il giudice può trarne la prova dal fatto che l’appaltatore non abbia eseguito quanto si era impegnato a realizzare sulla base di prove raccolte nel corso del processo nel contraddittorio fra le parti.

 

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