Per Tar Lombardia è elemento sostanziale, non riparabile con il soccorso istruttorio
Sintesi della sentenze del Tar Lombardia, Sezione quarta, numero 412, del 12 febbraio 2018.
L’estensione e il formato di un file in una gara telematica non sono elementi formali, ma intrinseci ed essenziale della domanda di partecipazione. E, come tali, gli errori non possono essere riparati con il soccorso istruttorio e producono l’esclusione dalla gara.
È il principio che si ricava dalla sentenza pronunciata dal Tar Lombardia in merito al ricorso presentato da una società eliminata dalla procedura per aver presentato l’offerta in formato *.doc invece che in *.pdf, come richiesto dal bando. Vistasi negare la richiesta di ricorrere al soccorso istruttorio, l’impresa si è rivola al giudice amministrativo.
Nella sentenza, tra l’altro, si legge che «la stazione appaltante non era obbligata a procurarsi un sistema di lettura dei documenti redatti in formato *.doc e con sottoscrizione Cades per accertare il contenuto e la provenienza dell’offerta della ricorrente».
E se avesse accettato il soccorso istruttorio, avrebbe violato la par condicio tra i partecipanti alla gara, permettendo, nella sostanza, la presentazione di una nuova domanda oltre i termini stabiliti dalla lex specialis di gara.