Manca il falso ideologico perché la dichiarazione non ha valenza probatoria
Sintesi della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, numero 1456 del 15 gennaio 2018.
La dichiarazione di inizio lavori non ha valenza probatoria privilegiata. Per cui, chi comunica una data di inizio lavori diversa da quella effettiva commette un falso innocuo e non falsità ideologica in atto pubblico.
La Corte di Cassazione precisa che il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico sussiste solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale.
Gli imputati avevano motivato il ricorso, sostenendo l’esatto contrario: ossia che che la comunicazione in narrativa non era destinata ad essere incorporata in alcun atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale e che, in ogni caso, si trattava di un falso innocuo, inidoneo a ingannare la fede pubblica.
La Corte ha accolto questa tesi, ribadendo che, nel caso esaminato, la verifica sulla effettiva situazione di fatto si poteva desumere dalla corrispondenza dei lavori realizzati con quelli autorizzati, nonché dal completamento dell’intervento edilizio alla scadenza del termine indicato nel permesso di costruire.