L’abbandono (non abituale) di calcinacci in spiaggia non è punibile

L’abbandono (non abituale) di calcinacci in spiaggia non è punibile

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La Cassazione ha riconosciuto la “tenuità del fatto”

Sintesi della sentenza della Corte di Cassazione numero 9069 del 2018.

L’abbandono di rifiuti speciali derivanti da demolizione di abitazione sulla spiaggia non è punibile, se la condotta è occasionale.

Già il giudice di primo grado aveva ritenuto occasionale il comportamento del soggetto condannato, peraltro incensurato, concedendogli le attenuanti generiche. Si era trattato di due depositi di materiali, circa 3 metri cubi in tutto, avvenuti nello stesso giorno a distanza di due ore. La Cassazione, riconoscendo il beneficio della “tenuità del fatto”, ha anche evidenziato che i rifiuti erano stati abbandonati sull’arenile, senza impedirne il godimento, e a una debita distanza dalla battigia.

Dal 2 aprile del 2015, alcuni comportamenti, inquadrati dalla legge come reato, sono stati considerati di particolare tenuità e, dunque, non punibili. Grazie a questa norma del Codice penale, chi non può contare su altre difese (come prescrizione o assenza di prove) può chiedere l’archiviazione immediata del procedimento o il proscioglimento, rischiando al massimo di essere citato in un giudizio civile per il risarcimento del danno.

Affinché si possa ottenere l’archiviazione del procedimento, o il proscioglimento dell’imputato, è necessario, però, che sussistano due requisiti: la tenuità del fatto e la non abitualità del reato.

Tags: Corte di cassazione , Edilizia privata