Il massimo ribasso scelto per l’aggiudicazione di un appalto non è un criterio che impedisce la partecipazione a una gara; quindi, non è immediatamente impugnabile.
Il Tar Puglia, III sezione, con la sentenza 1109 del 30 ottobre 2017, si è pronunciato sull’ammissibilità, disciplinata dall’articolo 204 del nuovo Codice dei Contratti, dell’impugnazione immediata della clausola del bando che prevede il criterio del prezzo più basso come criterio di aggiudicazione.
Il collegio ha precisato che «l’attuale formulazione dell’articolo 120 del Codice di procedura amministrativa prevede, al comma 2 bis, l’obbligo di immediata impugnazione del provvedimento che determini le esclusioni e le ammissioni alla procedura di affidamento per motivi relativi ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali».
Per costante giurisprudenza, l’onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara sussiste solo in caso di clausole escludenti, tra cui quelle che impediscono la partecipazione alla gara o prescrivono requisiti soggettivi di ammissione o di partecipazione alla gara arbitrari e discriminatori.
Il Tar Puglia ricorda che i recenti interventi normativi in materia di contratti pubblici non hanno introdotto altri casi di impugnazione immediata, tanto che allo stato non può ritenersi che l’onere di immediata impugnazione sia riferibile anche alle modalità di valutazione delle offerte, alle attribuzioni dei punteggi e, in generale, alle modalità di svolgimento della gara, nonché alla composizione della commissione giudicatrice.
