Preoccupazioni su riserve, risarcimenti, rescissione e materiali
Possibile compressione dei diritti dell’appaltatore e aumento del contenzioso.
L’Ance lancia l’allarme: «Nei compiti relativi alla fase preliminare del direttore dei lavori sussiste il rischio di un uso distorto e di discriminatoria della legge nei confronti delle imprese. E la misura del risarcimento in caso di rescissione del contratto non è adeguata all’attuale situazione del comparto edile, essendo troppo esigua». Alcune delle nuove regole sulla direzione lavori, contenute nel relativo decreto del ministero delle Infrastrutture (49/2018), in vigore dal 30 maggio, non piacciono all’associazione dei costruttori presieduta da Gabriele Buia.
Riserve sulle riserve
L'istituto delle riserve, strumento di riequilibrio contrattuale, è lasciato alla discrezionalità della committenza, in occasione della redazione del capitolato di appalto. Questa facoltà, oltre che foriera di un possibile aumento di contenzioso, favorirebbe le stazioni appaltanti, discriminando gli operatori economici.
Severità nei tempi di consegna
Il vecchio regolamento consentiva una maggiore flessibilità sulla data per la consegna del cantiere, in caso di indisponibilità dell'appaltatore. Con le nuove regole, invece, i tempi sono più rigidi. Se l'imprenditore non si presenta al primo appuntamento, la stazione appaltante può rescindere il contratto e incamerare la cauzione. L’impossibilità di quantificare con oggettività la congruità del termine di preavviso, secondo l’Ance, configura il rischio di un uso distorto della regola.
Indulgenza sulle colpe della Pa
Se, invece, la consegna dei lavori avviene con un ritardo per una causa imputabile alla stazione appaltante, scatta la possibilità, per l'impresa, di chiedere un rimborso. Ma la misura di questo risarcimento, per i costruttori, non rappresenta un ristoro serio, poiché non copre le spese sostenute e non tiene colto del mancato utile.
Stretta sui materiali di cantiere
Preoccupa, infine, l’obbligo, non più la facoltà, del direttore dei lavori di prevedere analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali, con spese a carico dell'esecutore. Lo stesso vale in caso di rifiutare dei materiali e i componenti deperiti, dopo l’introduzione in cantiere.
