Dal Consiglio di Stato i chiarimenti applicativi sulla nuova procedura
Sintesi della sentenza 1902 del Consiglio di Stato, Sezione III, del 27 marzo 2018.
I giudici di Palazzo Spada offrono un contributo interpretativo sul procedimento giurisdizionale speciale ridefinito in seguito alle modifiche al processo amministrativo (comma 2-bis all’articolo 120) introdotte dall’articolo 204 del Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016).
Il Consiglio di Stato scrive che l’onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara decorre dal momento in cui la stazione appaltante ha reso pubblico il provvedimento con gli strumenti previsti dall'ordinamento. Solo in questo momento l'impresa ha piena cognizione delle ragioni che hanno portato all’ammissione o all’esclusione e può, quindi, proporre un ricorso basato sulla preventiva conoscenza dei contenuti degli atti e dei motivi che ne sono alla base.
Anche il ricorso incidentale trova spazio nel procedimento giurisdizionale speciale relativo alle ammissioni o alle esclusioni, non comportando alcun significativo ostacolo alla rapidità del procedimento e garantendo, nel contempo, un’effettiva tutela giurisdizionale, che sarebbe preclusa dalla negazione della possibilità di presentazione del ricorso incidentale.
I provvedimenti vanno, però, impugnati entro trenta giorni dalla pubblicazione: la mancata tempestiva preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.
