I vizi nel piano economico-finanziario non sono irregolarità formali
Sintesi della sentenze 2214 del Consiglio di Stato del 13 aprile 2018
Non è possibile invocare il soccorso istruttorio per correggere un errore del Piano economico finanziario presentato in gara per una concessione. Nel caso esaminato, il bando chiedeva di modulare il piano su un arco temporale di 15 anni, mentre l'azienda aveva impostato il programma su 16. Di fronte all'errore, la stazione appaltante ha consentito all’impresa di riformularlo con la procedura del soccorso istruttorio.
Ebbene, il Consiglio di Stato ha bocciato il comportamento della Pubblica amministrazione, ribadendo che il Per serve a «dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione».
In altre parole, il Pef non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto, in modo tale che un’eventuale sua imprecisione non inficerebbe quella e sarebbe sanabile con il soccorso istruttorio. In realtà, il piano rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale; per cui un vizio come quello di un riferimento temporale diverso dallo stabilito si riflette sulla qualità dell'offerta e la inficia.
