L’omesso esame non è motivo di impugnazione
Sintesi della sentenza 2190 del Consiglio di Stato, Sezione V, dell’11 aprile 2018.
La violazione del principio di sinteticità degli atti, con il superamento del limite dimensionale, comporta l’irrilevanza della parte eccedente. «Il giudice – si legge nella sentenza – è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti. L’omesso esame delle questioni contenute in quelle successive non è motivo di impugnazione».
Il Consiglio di Stato ribadisce che la sinteticità dell’atto, ai sensi dell’articolo 13-ter delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo, costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedente, che il giudice ha facoltà di esaminare o ignorare.
GA
