Sono incentivabili solo le attività previste dal legislatore
Nessun incentivi del 2% per i progetti di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Lo ribadisce la Sezione Puglia della Corte dei conti, rispondendo a un sindaco, intenzionato a corrispondere gli incentivi ai suoi tecnici in funzione del fatto che il riconoscimento si basava su un appalto di servizi. La Sezione, nel parere (Deliberazione 140/2018/PAR), ricorda che il Codice degli appalti fa riferimento a lavori, servizi e forniture posti a base di gara, il che «induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati, mediante lo svolgimento di una gara».
L’aspetto più rilevante del caso è che gli incentivi «costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere corrisposte solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge». E il fatto che nel Codice venga usato l’avverbio «esclusivamente» per indicare le attività incentivabili porta a desumere che l’incentivo per le funzioni tecniche non possa essere utilizzato per le attività di manutenzione, attività non indicate dal legislatore.
Tra l’altro, come fa notare la Corte dei conti, «il riferimento alle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria non risulta contenuto neppure nell'ordinanza del 4 luglio 2018 del Presidente del consiglio dei ministri, che disciplina la costituzione e quantificazione del fondo previsto dall'articolo 113 per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici e che prevede una dettagliata elencazione delle funzioni e di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo».
