Lo ribadisce il Consiglio di Stato, con la sentenza 3831/2019
Il principio rotazione si applica non solo negli affidamenti diretti sotto-soglia, ma anche nelle procedure negoziate di lavori, servizi e forniture negli appalti sotto-soglia, anche rispetto alle quali la rotazione è ritenuta obbligatorio dalla giurisprudenza. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza 3831 del 6 giugno 2019.
L’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, recita che «l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese».
Il principio mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo l’apertura al mercato più ampia possibile, così da riequilibrarne e accrescere le dinamiche competitive ed evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo.
La parità di trattamento va garantita, tuttavia, anche al gestore uscente, al quale, salvo motivate eccezioni, si impone soltanto di saltare il secondo affidamento, di modo che alla successiva gara si ritrovi in posizione paritaria con gli altri concorrenti.
