Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 3592/2019
Nel soccorso istruttorio, i termini per l'integrazione documentale sono perentori e non derogabili. Lo ha stabilità il Consiglio di Stato, con la sentenza 3592 del 29 maggio 2019.
I giudici di Palazzo Spada hanno più volte affermato la natura perentoria del termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda. In questo contesto, la giurisprudenza ha rilevato come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva come conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale; si confronti, per tutte, l’Adunanza plenaria 16/2014 e la sentenza del Consiglio Stato 4849/2015.
Un approccio coerente con l’articolo 83, comma 9, del Codice degli appalti, che prevede che «in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara». E con l’istituto stesso, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, prescindendosi dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione.
Pertanto, acclarata la violazione del termine per l’integrazione, è da escludere che il dedotto possesso sostanziale dei requisiti, così come l’anteriorità rispetto al suddetto termine dei relativi documenti dimostrativi, possano valere a impedire l’esclusione del concorrente inadempiente. Allo stesso modo, nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo.
