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Tar Campania traccia il confine tra variante essenziale e variante leggera
Diritto e Giurisprudenza
18 Novembre 2017

Tar Campania traccia il confine tra variante essenziale e variante leggera

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Ma qual è il confine tra variante essenziale e variante leggera? Lo spiega il Tar Campania, nella sentenza 4605 del 2017.

È possibile eseguire opere in difformità al permesso di costruire, se, prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, si presenta al Comune una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

A patto, però, che le varianti in corso d’opera non siano essenziali, ma minori o leggere.

Varianti essenziali
Le varianti essenziali sono modifiche incompatibili con il disegno globale ispiratore del progetto edificatorio originario, sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo.

Sono variante essenziale:

  • il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standard;
  • l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio;
  • le modifiche sostanziali di parametri urbanistici ed edilizi;
  • il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
  • la violazione delle norme vigenti in materia antisismica.

Non rientrano, invece, nelle varianti essenziali le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Varianti minori o leggere
Le varianti minori o leggere non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio (qualora sottoposto a vincolo), non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.

In questi casi, la Scia in variante costituisce parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione.

Il caso esaminato dal Tar
I proprietari di un edificio del Settecento avevano intrapreso dei lavori di restauro e di risanamento conservativo.
Per realizzare dei lavori complementari avevano presentato una Scia, preceduta dall’autorizzazione della Soprintendenza, e un’altra in variante nel mese successivo.

Il Comune aveva dichiarato la Scia irricevibile, agendo, però, oltre il termine di trenta giorni a sua disposizione concesso dalla legge per bloccare il cantiere.

Dato che il titolo abilitativo si era già formato, hanno spiegato i giudici, il Comune non avrebbe potuto bloccare la Scia, ma solo annullarla per ragioni di interesse pubblico.

Non essendoci una differenza sostanziale tra quanto assentito e quanto realizzato e mancando l’interesse pubblico, non è stato necessario demolire le opere costruite.

Tags: variante edilizia, restauro, demolizione
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