Accolta la richiesta avanzata da mondo delle professioni tecniche
Accolta dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici la proposta, formulata dal Consiglio nazionale degli architetti, dal Consiglio nazionale degli ingegneri e altre professioni tecniche, finalizzata ad introdurre, nello schema di decreto attuativo del Codice degli appalti, l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine per la figura del collaudatore pubblico dipendente.
L’assemblea del Consiglio superiore, con il voto contrario di architetti e ingegneri, aveva approvato lo schema sul collaudo amministrativo e sul collaudo statico, per i lavori, e sulla verifica di conformità, per servizi e forniture, non inserendo il requisito dell’iscrizione all’albo professionale per i pubblici dipendenti, i quali, a norma dell’articolo 102 del Codice degli appalti, chiedono di essere iscritti all’albo dei collaudatori. Ciò nonostante la legge 1086 del 1971 ed il DPR 380 del 2001 prevedono che il collaudatore statico debba essere iscritto all’Ordine di competenza da almeno dieci anni. Considerato che il decreto ministeriale indirizza le stazioni appaltanti a individuare un unico professionista per svolgere ambedue le prestazioni, era naturaleche il requisito dell’iscrizione dovesse essere previsto anche per la redazione del collaudo amministrativo, prestazione, spesso, più complessa del collaudo statico.
«Siamo felici – commenta Rino La Mendola, vicepresidente degli architetti italiani – di aver convinto il Consiglio sulla necessità che la figura del controllore dei processi di esecuzione di un’opera pubblica debba essere qualificata almeno quanto le altre figure professionali che svolgono attività controllate dallo stesso collaudatore. Ora, insieme alla Rete delle professioni tecniche, stiamo preparando un documento da presentare al nuovo Governo con le nostre proposte per superare le criticità del nuovo Codice dei contratti, con l’obiettivo – rivela La Mendola – di aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole e di garantire la centralità del progetto nella realizzazione delle opere pubbliche».
