Fondata l’applicazione dell’articolo 30, comma 1, del Dpr 380/2001
Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, numero 1878, del 23 marzo 2018.
Se il terreno rientra in un più vasto progetto edilizio, anche chi coltiva l’orto e pianta alberi da frutto non sfugge alla lottizzazione abusiva. Gli indici della lottizzazione abusiva sono costituiti, nel caso esaminato, dalla realizzazione della viabilità, dalla dorsale dell’energia elettrica e dalla realizzazione di “villini” residenziali. Irrilevante anche la circostanza che il giudice penale non si fosse ancora espresso sui lottizzanti.
Il Consiglio di Stato, nel confermare il parere del TAR, ha il ricorso di un proprietario di un piccolo terreno, cui il Comune aveva contestato una lottizzazione abusiva. Sul fondo sarebbero stati realizzati interventi necessari allo svolgimento dell’attività agricola amatoriale: recinzione, creazione di un pozzo, edificazione di un manufatto in legno funzionale, elettrificazione dell’area, al fine di poter attingere l’acqua dal pozzo.
I giudici hanno ribadito che la decisione del Tar trova fondamento nell’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 380/2001. La norma configura la lottizzazione abusiva materiale (sostanziale) di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate «opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione».
