Ma la deroga non è applicabile ai procedimenti anteriori al Correttivo
Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 5, numero 846 del 12 febbraio 2018
Il Correttivo al Codice degli appalti (D.lgs. 56 del 2017) ha introdotto una modifica importante al divieto introdotto dall’articolo 77, comma 4, D.lgs. 50 del 2016. Che recita: «I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura».
La nomina del RUP a commissario di gara è legittima, ma la deroga non è applicabile ai procedimenti anteriori all’entrata in vigore della modifica, per i quali persiste il divieto. Nominare il RUP tra i membri della commissione di gara, ribadisce il Consiglio di Stato, deve essere sempre presidiata da garanzie di neutralità rispetto all’amministrazione aggiudicatrice.